Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co. Via del Ronco, 13/d, 39100 Bolzano BZ

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15 Recensioni
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Informazioni sull'azienda

Studio MX s.a.s. amministrazione e gestione immobili - Studio MX - Amministrazione condomini - Gestione immobiliare | Studio MX s.a.s., è una società di persone che dal 1989 si occupa professionalmente dell'amministrazione e della gestione di immobili in condominio nella provincia di Bolzano avvalendosi delle più moderne ed avanzate tecnologie.

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Caratteristiche

  • Ingresso accessibile in sedia a rotelle




Recensioni consigliate

Matthias Ashir Shah
26.10.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Un amministratore non sa lavorare bene , hanno violato del regolamento del condominio ,,, L’art. 1130, comma 1, n. 1 c.c., come già scritto, attribuisce all’amministratore il potere – dovere di curare l’osservanza delle norme del regolamento di condominio senza che possa distinguersi, al fine della legittimazione processuale del condominio nei relativi giudizi, tra norme strettamente concernenti l’uso delle parti comuni dell’edificio e norme riguardanti le limitazioni, nell’interesse comune, primario o secondario che sia, dell’uso dei piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva dei singoli condomini che, eventualmente, risultino inserite nel regolamento.Secondo una parte della giurisprudenza l’amministratore, che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condomini – salvo che il regolamento di condominio, ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.c., preveda la possibilità di applicazione di sanzioni nei confronti dei condomini che violano le norme da esso stabilite sull’uso delle cose comuni – né obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini in mancanza di una espressa disposizione condominiale o di una delibera assembleare (Cass. civ., Sez. II, 20/08/1993, n. 8804). Questa tesi però oggi si deve ritenere minoritaria.Il potere-dovere di curare l’osservanza del regolamento: le iniziative giudiziarie dell’amministratoreSecondo l’orientamento attualmente dominate l’amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio (art. 1130 c.c., primo comma, n. 1), è legittimato ad agire e a resistere in giudizio nei confronti di color che non rispettano le disposizioni regolamentari, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c., secondo comma, la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso. (Cass. civ., sez. II, 25/10/2010, n. 21841).Così, ad esempio, è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata da una norma di natura contrattuale del regolamento condominiale.La responsabilità dell’amministratoreGli obblighi che l’amministratore è tenuto ad adempiere, in virtù di della rappresentanza ex mandato derivante dalla nomina dei condomini, sono quelli imposti dagli artt. 1129, 1130, 1131, 1135 c.c. che nel disciplinare i poteri dell’amministratore e le sue capacità giuridiche di rappresentanza del Condominio, regolano anche a contrariis le responsabilità che gli derivano per l’inosservanza degli oneri e degli obblighi collegati al suo ufficio, stabilendo, come detto, tra le sue attribuzioni, l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio (art. 1130 cc). L’inadempimento rispetto a tali obblighi comporta, inevitabilmente, la responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. Tuttavia dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130 c.c., primo comma n. 1, non può derivare alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio.Per approfondire il tema delle responsabilità del condominio e dell’amministratore
STEFANO PLATTI
21.10.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Professionalità, cortesia e risposte veloci.
Stefano Donzelli
29.08.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Buon amministratore
Guido Bertin
28.08.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Disponibili e professionali. Presenti in caso di lavori. Giusta qualità/prezzo.
Giulia Celsi
05.08.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Mi trovo bene, comoda l’area riservata ai documenti sul sito! Consigliato!
Paolo D'Albano
03.08.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Puntualità, serietà e precisione. Consiglio vivamente questo studio.
Stefano Salzy
02.08.2023
Studio Mx S.A.S. di Andreotti Xenya e Castaldo Daniele & Co.
Scortese, superficiale e scorretto

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